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Sez. 3, Ordinanza n. 33630 del 20/12/2024 (Rv. 673331-02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE | Ordinanza che non autorizza la proposizione della querela di falso in via incidentale - Ricorribilità per Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673331-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso l'ordinanza che non autorizza la proposizione di querela di falso proposta in via incidentale, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo dei caratteri della decisorietà e definitività, in quanto sempre modificabile e revocabile dal giudice che l'ha pronunciato e nuovamente discutibile nella fase decisoria del giudizio.

Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 355, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)