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Sez. 1, Sentenza n. 8707 del 02/09/1998 (Rv. 518558 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Separazione personale tra coniugi - Scioglimento della comunione legale - "Dies a quo" - Data del passaggio in giudicato della sentenza di separazione o dell'omologa degli accordi della separazione consensuale - Configurabilità - Data del provvedimento presidenziale ex art. 708 cod. proc. civ. - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518558-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica, con effetto "ex nunc", dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell'omologazione degli accordi di separazione consensuale, non spiegando, per converso, alcun effetto, al riguardo, il provvedimento presidenziale di cui all'art. 708 del codice di rito (autorizzativo dell'interruzione della convivenza tra i coniugi), attesone il contenuto (del tutto limitato) e la funzione (meramente provvisoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)