Sez. 3, Sentenza n. 9952 del 13/10/1997 (Rv. 508796 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE | Formalità prescritte - Inosservanza - Nullità - Rilevabilità di ufficio - Esclusione - Sanatoria - Condizioni - Deduzione della nullità contenuta per la prima volta nei successivi motivi di impugnazione - Inammissibilità.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE
Le formalità relative alla deduzione (ed alla successiva assunzione) di una prova testimoniale sono stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti e, pertanto, le eventuali decadenze derivanti dall'inosservanza di tali formalità non sono rilevabili "ex officio iudicis", bensì passibili di tempestiva eccezione da parte dell'interessato, dovendosi, in mancanza, ritenere sanate per acquiescenza, così che il giudice del gravame deve astenersi dall'esaminare la questione se prospettata, per la prima volta, con i motivi di impugnazione avverso la sentenza relativa al grado di giudizio in cui si assuma verificata la nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)