Sez. 1, Sentenza n. 2763 del 07/06/1989 (Rv. 463028 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - MANCANZA DI ASSISTENZA MATERIALE - RILEVANZA - LIMITI - ESIGENZA DI UNA CRESCITA DEL MINORE NELL'AMBITO DELLA PROPRIA FAMIGLIA - CARATTERE PRIMARIO - CONSEGUENZA.*
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - MANCANZA DI ASSISTENZA MATERIALE - RILEVANZA - LIMITI - ESIGENZA DI UNA CRESCITA DEL MINORE NELL'AMBITO DELLA PROPRIA FAMIGLIA - CARATTERE PRIMARIO - CONSEGUENZA.*
Lo stato di abbandono del minore, giustificativo della dichiarazione d'adottabilità, può derivare anche dalla sola Mancanza di assistenza materiale, quando, all'esito di un accertamento rigoroso, risultino carenze materiali di entità tale da integrare, di per sè, una situazione di pregiudizio dell'interesse del minore, tenuto anche conto dell'esigenza, di carattere primario, che questi cresca nell'ambito della propria famiglia. Tale esigenza non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell'assistenza genitoriale - e, quindi, della preferibilità di una vita presso terzi, per un sano sviluppo psichico e fisico del minore - occorrendo, invece, che la vita offerta dalla famiglia d'origine superi la soglia di un'assistenza incompleta e si traduca in una situazione (peraltro non ascrivibile a causa di forza maggiore transitoria) di vera e propria Mancanza di assistenza. (V 4220/88, mass n 459267; (Conf 793/89, mass n 461810, sulla seconda parte; (Conf 8377/87, mass n 455935, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)