Sez. 3, Sentenza n. 32143 del 30/05/2002 Ud. (dep. 26/09/2002) Rv. 222256 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Catalogo dei rifiuti - Rifiuto pericoloso - Individuazione - Criteri.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, la previsione contenuta nel nuovo elenco dei rifiuti, introdotto con il Regolamento della Commissione delle Comunità Europee 28 dicembre 2001 n. 2557, e per la quale, se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto diverso da quello pericoloso (cd. voce a specchio), esso è qualificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni, tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, va intesa nel senso che il criterio della concentrazione limite va applicato esclusivamente nei casi in cui i rifiuti possano essere classificati nelle citate voci specchio o voci speculari, atteso che in tali ipotesi risultano nell'elenco due voci, l'una riferita al tipo di rifiuto pericoloso (contrassegnato con asterisco nel Catalogo) ed altra concernente quello non pericoloso; diversamente la concentrazione limite non è richiesta ove non esistano tali voci specchio, rimanendo unico criterio quello preesistente della natura e provenienza del rifiuto pericoloso. (Cfr. Direttiva 9 aprile 2001 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, in G.U. 10 maggio 2002 n. 102).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1977 num. 22, Regolam. Commissione CEE 21/12/2001 num. 2557, Decreto Legisl. 05/02/1977 num. 22 all. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)