Sez. 3, Sentenza n. 14750 del 11/03/2008 Ud. (dep. 09/04/2008) Rv. 239669 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti pericolosi - Accertamento della pericolosità - Decisione CE del 3 gennaio 2000, n. 532 - Criteri - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, a seguito della entrata in vigore del nuovo elenco dei rifiuti pericolosi dal 1° gennaio 2002 (Decisione CE 3 maggio 2000, n. 532 e succ. modd.), l'accertamento della pericolosità di un rifiuto prescinde dal riferimento alla sostanza in esso contenuta solo per i rifiuti contrassegnati da un asterisco, per i quali vige una presunzione assoluta di pericolosità mentre, per i rifiuti in relazione ai quali la pericolosità viene fatta derivare dalle sostanze pericolose in essi contenute, la presunzione è solo relativa, in quanto è necessaria un'analisi per accertare se tali sostanze eccedano i limiti stabiliti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decisione Commissione CEE 03/05/2000 num. 532
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)