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Sez. 3, Sentenza n. 47288 del 09/10/2019 Cc. (dep. 21/11/2019) Rv. 277898 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti identificati da codici c.d. "a specchio" - Attività di classificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso alla luce della disciplina unionale - Modalità.
Stato
decisa il 2019-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277898-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 29 marzo 2019 (cause riunite da C-487/2017 a C-489/2017), il detentore di un rifiuto che può essere classificato con codici CER cd. "a specchio" - cioè rispettivamente corrispondenti a rifiuto pericoloso oppure non pericoloso, è tenuto a ricercare le sole sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi, non utilizzando a tal fine, esclusivamente, campionamenti e analisi chimiche, e qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, si trovi nell'impossibilità di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo sussistenti, è tenuto, per il principio di precauzione, a classificare il rifiuto come pericoloso. (In motivazione, la Corte ha peraltro precisato che deve escludersi che l'analisi dei rifiuti debba riguardare solo le sostanze che, in base al processo produttivo, possano conferire al materiale caratteristiche di pericolosità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184, Direttive del Consiglio CEE del 1998 num. 98 all. 3, Decisione Consiglio CEE 03/05/2000 num. 532, Regolam. Commissione CEE 30/05/2008 num. 440

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)