Sez. L, Sentenza n. 4690 del 22/02/2008 (Rv. 602130 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Giudizio di primo grado in materia di lavoro - Costituzione della P.A. a mezzo di un funzionario - Notifica della sentenza - Al dipendente - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
Allorchè l'amministrazione statale sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all'art. 417 bis cod. proc. civ., la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente di cui l'amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 417 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)