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Sez. L, Sentenza n. 13550 del 21/07/2004 (Rv. 574739 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Requisiti - Principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574739-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

Ai fini della sussistenza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione (art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.) è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso si rinvengano tutti gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, onde acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano le decisioni censurate e i motivi delle doglianze prospettate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)