Sez. 5, Sentenza n. 11987 del 31/05/2011 (Rv. 618265 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento con recupero a tassazione di costi ritenuti fittizi dall'ufficio ed indicati come non inerenti nel verbale della Guardia di finanza - Annullamento da parte della Commissione tributaria provinciale - Conferma della decisione in secondo grado - Ricorso per cassazione dell'Amministrazione - Contenuto - Indicazione nel ricorso degli elementi per la conoscenza dei costi e per l'individuazione della loro natura - Necessità - Omissione - Inammissibilità del ricorso.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, qualora l'Amministrazione intenda censurare, con ricorso per cassazione, la sentenza della Commissione tributaria regionale di rigetto del ricorso avverso la sentenza di primo grado che, annullando un avviso di accertamento con cui si era proceduto al recupero a tassazione di alcuni costi ritenuti dall'Ufficio fittizi ed indicati nel verbale della Guardia di finanza come privi del requisito dell'inerenza, ha riconosciuto la deducibilità dei costi medesimi, deve indicare - pena l'inammissibilità del ricorso, per difetto del requisito dell'autosufficienza - gli elementi indispensabili per la esatta conoscenza dei costi in contestazione, precisando, altresì, la loro natura e cioè se si tratti di costi non inerenti oppure fittizi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)