Sez. L, Sentenza n. 7392 del 19/04/2004 (Rv. 572162 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Requisiti - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Ai fini della sussistenza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione (art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.) ed esteso al ricorso incidentale (art. 371, comma terzo, cod. proc. civ.), è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso si rinvengano tutti gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, allo scopo di cogliere il significato e la portata della impugnazione proposta. Per soddisfare il requisito in esame, non è tuttavia necessario che l'esposizione dei fatti costituisca l'oggetto di una premessa, autonoma e distinta dai motivi del ricorso, ma è sufficiente che, dal complesso dell'atto, sia possibile acquisire la cognizione prospettata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)