Sez. L, Sentenza n. 5482 del 05/04/2012 (Rv. 622208 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - COMPUTO | Momento perfezionativo del diritto e momento di decorrenza del trattamento - Distinzione - Compimento dell'età pensionabile nel settembre 1983 - Integrazione al minimo - Spettanza - Requisito reddituale introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983 con decorrenza da ottobre 1983 - Rilevanza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - COMPUTO
Il diritto alla pensione di vecchiaia sorge nel momento in cui l'assicurato matura i requisiti di età, contribuzione e assicurazione, mentre la decorrenza del trattamento, fissata al primo giorno del mese successivo, ha natura esterna rispetto agli elementi integrativi della fattispecie, riferendosi unicamente all'erogazione della prestazione. Ne consegue che, al fine di determinare le componenti del trattamento pensionistico, nel cui ambito è compresa l'integrazione al minimo, occorre riferirsi al momento perfezionativo del diritto e non al momento di decorrenza del trattamento, per cui, ove l'interessato abbia compiuto l'età pensionabile entro il mese di settembre del 1983, non assuma rilievo il requisito reddituale introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, con decorrenza dall'1 ottobre 1983 e la pensione di vecchiaia deve essere determinata con l'integrazione al minimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)