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Sez. L, Sentenza n. 19849 del 30/12/2003 (Rv. 569225 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - COMPUTO | Momento perfezionativo del diritto e momento di decorrenza del trattamento - Distinzione - Compimento del sessantesimo anno di età nel settembre 1992 - Integrazione al minimo - Rilevanza - Fattispecie relativa a lavoratore avente diritto al cumulo di periodi assicurativi in forza di convenzioni e accordi internazionali.
Stato
decisa il 2003-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569225-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - COMPUTO

La distinzione fra momento perfezionativo del diritto e momento di decorrenza del trattamento previdenziale comporta che, al fine della determinazione delle componenti del trattamento pensionistico e del relativo importo, occorre riferirsi al primo dei detti momenti; ne consegue che, in tema di pensione di vecchiaia, perfezionandosi il relativo diritto al compimento (per gli uomini) del sessantesimo anno di età, mentre il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o a quello di perfezionamento del diritto rileva solo ai fini della decorrenza del trattamento, la pensione stessa, ove l'interessato abbia compiuto detta età il 1 settembre del 1992 e abbia anzianità contributiva in Italia di almeno un anno, deve essere determinata con l'integrazione al minimo, atteso che il D.L. n. 384 del 1992, che ha elevato da uno a cinque anni il requisito contributivo dell'attività in Italia per il conseguimento dell'integrazione al minimo per effetto del cumulo di periodi assicurativi e contributivi previsto da convenzioni internazionali, è entrato in vigore il 19 settembre 1992.(Nella specie la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva dato rilevanza non al momento di perfezionamento del diritto, ma a quello di presentazione della domanda amministrativa).

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 3 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)