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Sez. L - , Sentenza n. 30256 del 14/10/2022 (Rv. 665781 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Pensione di vecchiaia - Trattamento pensionistico a carico della gestione separata - Avvalimento della facoltà di computo della contribuzione versata in AGO - Decorrenza - Individuazione - Criteri - Data della domanda di computo - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665781-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE

In tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, il momento di decorrenza del trattamento pensionistico, in caso di avvalimento da parte dell'assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ma in quello di presentazione della domanda di opzione, ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, oltre che dell'art. 6 della l. n. 155 del 1981, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.

Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Legge 08/08/1996 num. 335 art. 2 com. 26, DM Lavoro e previdenza sociale 02/05/1996 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)