Sez. 6, Sentenza n. 6542 del 17/06/1983 Ud. (dep. 14/07/1983) Rv. 159920 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - NOZIONE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - NOZIONE.*
Per la sussistenza dell'elemento materiale nel reato di calunnia, è sufficiente che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze di fatto idonee ad indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato da lui non commessi, ed il delitto è escluso solo se il denunciante abbia riferito un fatto- reato obiettivamente falso, ma da lui ragionevolmente supposto esistente. (V mass n 155723 ed ivi citate; (Conf mass n 153229 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)