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Sez. 2, Sentenza n. 48316 del 06/11/2015 Cc. (dep. 07/12/2015) Rv. 265379 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Riciclaggio - Condotta - Reato a forma libera - Differenza con la ricettazione - Elementi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265379-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione. (In applicazione del principio, la S.C., ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva qualificato come riciclaggio la cessione ad un esercizio commerciale di una fede matrimoniale di provenienza furtiva ed aveva valorizzato, in motivazione, la possibilità per l'esercente di fondere l'anello, dopo dieci giorni dalla negoziazione, ai sensi dell'art. 128, comma quinto, T.U.L.P.S, facendo così perdere le tracce della sua provenienza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 128 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)