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Sez. 2, Sentenza n. 25940 del 12/02/2013 Ud. (dep. 13/06/2013) Rv. 256454 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Riciclaggio - Condotta - Reato a forma libera - Differenza con la ricettazione - Elementi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256454-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione non con riferimento ai reati presupposti, ma in base agli elementi strutturali, quali l'elemento soggettivo - che implica il dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e il dolo generico nel delitto di riciclaggio - e l'elemento materiale, con particolare riguardo alla idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, quale indice caratteristico delle condotte di cui all'art. 648 bis cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile di delitto di riciclaggio nella manomissione del numero di telaio di un'autovettura e/o nell'alterazione di detto numero sulla carta di circolazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)