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Sez. 6, Sentenza n. 28715 del 15/02/2013 Ud. (dep. 04/07/2013) Rv. 257205 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Riciclaggio - Elementi costitutivi - Differenza con la ricettazione - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257205-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione per l'elemento materiale, che si caratterizza, nel primo, per l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e per l'elemento soggettivo, che consiste, nel secondo, nel dolo generico e nella ricettazione nel dolo specifico dello scopo di lucro. (La Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto di riciclaggio, e non di quello di ricettazione, in una fattispecie in cui agli imputati era stato contestato di avere posto in essere operazioni volte a convertire dinari croati fuori corso in euro, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)