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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 114 del 10/01/2012 (Rv. 620201 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Parasubordinazione - Giudizio instaurato dopo la cessazione del rapporto - Foro del domicilio del lavoratore - Clausola derogativa - Nullità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620201-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

In tema di competenza territoriale per le controversie del lavoratore parasubordinato, la clausola derogativa del foro del domicilio del prestatore d'opera è nulla ai sensi dell'art. 413, ultimo comma, cod. proc. civ., anche se il giudizio venga instaurato successivamente alla cessazione del rapporto di collaborazione, non potendosi privare il lavoratore della garanzia che assiste la sua posizione quando egli faccia valere diritti derivanti dal rapporto estinto, talvolta esercitabili proprio a seguito dell'estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)