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Sez. L, Ordinanza n. 25023 del 24/11/2006 (Rv. 593880 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Rapporto di lavoro parasubordinato cessato precedentemente all'instaurazione del giudizio - Domicilio del lavoratore parasubordinato ex art. 1 legge n.128 del 1992 - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593880-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

Il foro introdotto in via esclusiva dalla legge n. 128 del 1992, individuato con riferimento al domicilio in cui si svolge o si è svolta l'attività del lavoratore parasubordinato, non è applicabile nel caso di rapporto cessato precedentemente all'instaurazione del giudizio, atteso che la possibilità di far riferimento al domicilio del detto lavoratore a tale momento consentirebbe allo stesso, in contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost., di scegliere il giudice con il preventivo trasferimento del proprio domicilio. Né tale previsione trova ostacolo nell'art. 5 cod.proc.civ., essendo sufficiente rilevare come la norma sia volta ad escludere la rilevanza dei mutamenti di fatto successivi all'instaurazione del giudizio, ma non precluda che, nella determinazione del criterio di coordinamento e dei singoli elementi della corrispondente fattispecie legale, si possa far riferimento alle circostanze di fatto anteriori al detto momento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 1, Legge 11/02/1992 num. 128 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)