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Sez. U, Ordinanza n. 841 del 18/01/2005 (Rv. 578802 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - PROCEDIMENTO | Anteriore all' inizio dell' esecuzione - Lavoratore parasubordinato (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.) - Competenza territoriale - Individuazione ai sensi dell' art. 413, quarto comma, cod. proc. civ. (introdotto dall' art. 1 legge 128/1992) - Foro esclusivo - Cessazione dal rapporto di lavoro al momento dell' instaurazione dell' opposizione - Individuazione del domicilio - Al tempo della cessazione del rapporto - Fondamento - .
Stato
decisa il 2005-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578802-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - PROCEDIMENTO

La competenza territoriale a decidere l' opposizione all' esecuzione, proposta prima dell' inizio di essa (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.), preannunciata in base a titolo giudiziale su una controversia concernente un rapporto di collaborazione di cui all' art. 409, n. 3, cod proc. civ., spetta esclusivamente al giudice nella cui circoscrizione si trova, o si trovava al momento della cessazione del rapporto, il domicilio del lavoratore, come stabilito dal quarto comma dell'art. 413 cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 128, ispirato ad esigenze di tutela del medesimo). Infatti, nel caso di rapporto di lavoro già cessato al momento dell'instaurazione dell' opposizione, deve escludersi il domicilio del lavoratore a tale tempo, altrimenti sarebbe consentito a costui - in contrasto con l'art. 25, primo comma, Costituzione - di scegliersi il giudice competente, trasferendo preventivamente il proprio domicilio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Costituzione art. 25, Cod. Civ. art. 43, Legge 11/02/1992 num. 128 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)