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Sez. L, Sentenza n. 146 del 08/01/1980 (Rv. 403532 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTABILITA D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO - RETROATTIVITA - INTERESSI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1980-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403532-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTABILITA D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO - RETROATTIVITA - INTERESSI - DECORRENZA.*

Per i crediti di lavoro a norma dell'art 429, comma terzo, cod proc civ, il danno da rivalutazione monetaria deve essere liquidato di ufficio ed anche in Sede di appello dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito, anche per quelli sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533 e gli interessi legali spettano anche sulla somma rivalutata, dalla data di maturazione del credito. (V 2652/78, mass n 392011; (V 96/77, mass n 383602; (V 3788/76, mass n 382486).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)