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Sez. L, Sentenza n. 3372 del 02/06/1982 (Rv. 421350 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO DI AMMISSIONE - LIMITI - PROVE DOCUMENTALI GIÀ COSTITUITE.*
Stato
decisa il 1982-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421350-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO DI AMMISSIONE - LIMITI - PROVE DOCUMENTALI GIÀ COSTITUITE.*

Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova, sancito dall'art. 437 cod. proc. civ. per il giudizio di appello nel rito del lavoro, riguarda solo le prove che debbono essere ancora costituite, non già le prove documentali già costituite, le quali sono senz'altro ammesse secondo la generale previsione dell'art. 345 dello stesso codice. (Conf 3049/81, mass n 413607; (Conf 175/79, mass n 396244; (Conf 5576/78, mass n 395357).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)