Sez. L, Sentenza n. 3049 del 08/05/1981 (Rv. 413607 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA - LIMITI - PROVE DOCUMENTALI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA - LIMITI - PROVE DOCUMENTALI.*
Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova, sancito dallo art 437 cod proc civ per il giudizio di appello nel rito del lavoro, riguarda solo le prove che debbano essere ancora costituite, non gia le prove documentali, gia costituite, le quali sono senz'altro ammesse secondo la generale previsione dell'art 345 dello stesso codice. (Conf 175/79, mass n 396244; (Conf 5576/78, mass n 395357).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)