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Sez. L, Sentenza n. 5576 del 28/11/1978 (Rv. 395357 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - RIFERIMENTO ALLE PROVE NON PRECOSTITUITE DI CARATTERE DOCUMENTALE.*
Stato
decisa il 1978-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395357-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - RIFERIMENTO ALLE PROVE NON PRECOSTITUITE DI CARATTERE DOCUMENTALE.*

Nel nuovo rito delle cause di lavoro, il divieto di "nuovi mezzi di prova" in grado di appello, previsto dall'art 437 secondo comma cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533 - tranne se ritenuti "indispensabili" dal giudice - concerne soltanto le prove che debbono essere esperite ed assunte nel corso del procedimento, ma non attiene all'esibizione di quelle gia precostituite, cioe di carattere documentale, e che, con l'esibizione, non impongono ulteriore attivita istruttoria. (V 3114/77, mass n 386665; (Conf 2835/77, mass n 386444).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)