Sez. L, Sentenza n. 13630 del 16/06/2014 (Rv. 631765 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Termine illegittimamente apposto - Art. 32 legge n. 183 del 2010 - Indennità omnicomprensiva - Contenuto - Spettanze per la ricostruzione della carriera - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nei casi di conversione del contratto a tempo indeterminato, l'indennità dovuta ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, si commisura all'ultima retribuzione globale di fatto, ossia al danno subito dal lavoratore, costituito dalla perdita della retribuzione (e dei relativi accessori), per essere stato allontanato dal proprio posto di lavoro nel periodo compreso tra l'allontanamento e la sentenza di merito, dovendosi ritenere che l'espressione "omnicomprensiva", adoperata con riferimento all'indennità, si riferisca soltanto a detto danno e non anche a quanto spetti al lavoratore per l'eventuale ricostruzione della carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)