Sez. L, Sentenza n. 14461 del 10/07/2015 (Rv. 636458 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Conversione in contratto a tempo indeterminato per nullità del termine - Indennità ex art. 32, comma 5, della l, n. 183 del 2010 - Determinazione - Criteri - Ultima retribuzione globale di fatto - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno nei casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, l'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, commisura l'indennità dovuta all'ultima retribuzione globale di fatto, riferendosi al danno subito dal lavoratore, ossia alla perdita della retribuzione (ed accessori) per essere stato allontanato dal proprio posto nel periodo compreso tra l'allontanamento e la sentenza di merito.
Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)