Sez. 5, Ordinanza n. 19835 del 14/11/2012 (Rv. 624294 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di Cassazione - Condizioni - Soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nei precedenti gradi di giudizio - "Ratio legis" - Conseguenze - Pronunzie del giudice di merito adottate in seguito a giudizi di rinvio ovvero sentenza di cassazione con rinvio al giudice di merito nel medesimo grado - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, il presupposto della soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio, richiesto dall'art. 3, comma secondo bis, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73, per l'ammissibilità della istanza di definizione agevolata della lite pendente avanti alla Corte di Cassazione, deve intendersi esclusivamente riferito alle pronunce rese nei gradi di merito del giudizio, in quanto la "ratio legis" è rivolta ad incentivare la sollecita definizione delle controversie tributarie per le quali sussista - secondo una valutazione prognostica ancorata dalla legge alla pregressa soccombenza - un elevato grado di probabilità di un esito infausto della lite per l'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che rimane esclusa da tale valutazione tanto la sentenza cassata e sostituita dalla pronuncia adottata nel giudizio di rinvio, quanto la sentenza della Corte che ha disposto la cassazione della decisione impugnata con rinvio al giudice di merito nel medesimo grado di giudizio, in considerazione della specifica struttura e funzione del giudizio di legittimità volto al controllo di legalità della sentenza impugnata e non anche all'accertamento del rapporto tributario controverso.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 n. 2 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)