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Sez. 5, Sentenza n. 21714 del 22/10/2010 (Rv. 615451 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 3, comma 2 - bis, del d.l. n. 40 del 2010 convertito con modificazioni nella legge n. 73 del 2010 - Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di Cassazione - Condizioni - Soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nei precedenti gradi di giudizio - Significato - Fattispecie relativa a soccombenza nei precedenti due gradi di giudizio e parziale accoglimento delle doglianze dell'Amministrazione dinanzi la Commissione Centrale.
Stato
decisa il 2010-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615451-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, presupposto per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di Cassazione prevista dall'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73, è la soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nei precedenti gradi di giudizio. Il riferimento normativo ai "primi due gradi di giudizio", va interpretato nel senso che occorre aver riguardo all'intera vicenda processuale, nella quale l'Ufficio tributario deve essere stato costantemente soccombente con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il giudizio di cassazione sia stato preceduto - in applicazione del rito previgente - da tre gradi di giudizio, è necessario, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di definizione, che si sia verificato un triplice esito sfavorevole per l'Amministrazione atteso che la "ratio" delle norme è quella di deflazionare il contenzioso pendente da oltre 10 anni confidando sull'elevata probabilità di un esito sfavorevole in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto l'istanza di definizione della lite presentata dal contribuente, in quanto l'Amministrazione, risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, aveva ottenuto un parziale accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria Centrale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 n. 2 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)