diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4862 del 26/04/1993 (Rv. 482031 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere | Visite di controllo dei lavoratori assunti per malattia - Compensi dovuti ai medici incaricati dall'I.N.P.S. - Determinazione ex D.M. 15 luglio 1986 - Estensione ai medici incaricati dalle U.S.L. - Esclusione - Contrasto con l'art. 5, tredicesimo comma, D.L. n. 463 del 1983 - Insussistenza.
Stato
decisa il 1993-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482031-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere

In tema di visite di controllo dei lavoratori assenti per malattia, il D.M. 15 luglio 1986, interpretato dal giudice del merito (cui è riservata - salva la censurabilità in cassazione per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione - l'interpretazione dei provvedimenti amministrativi) nel senso che la determinazione dei compensi in esso contenuta si riferisce esclusivamente ai medici incaricati dall'I.N.P.S., e non anche ai medici incaricati dalle unità sanitarie locali, non si pone in contrasto con l'art. 5, tredicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge n. 638 del 1983, atteso che anche tale norma (alla quale non è addebitabile la differenza di trattamento determinatasi di fatto per le due categorie di medici) riserva al decreto ministeriale da essa previsto la determinazione dei compensi dei soli medici dell'I.N.P.S..

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)