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Sez. 3, Sentenza n. 2424 del 18/05/1978 (Rv. 391828 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - RITARDATA RESTITUZIONE DEL FONDO CONSEGUENZIALE ALLA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - CONTROVERSIA SUL RISARCIMENTO DEI DANNI - COMPETENZA DELLE PREDETTE SEZIONI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391828-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - RITARDATA RESTITUZIONE DEL FONDO CONSEGUENZIALE ALLA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - CONTROVERSIA SUL RISARCIMENTO DEI DANNI - COMPETENZA DELLE PREDETTE SEZIONI - SUSSISTENZA.*

L'art 26 della legge n 11 del 1971 attribuisce alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie tutte le controversie relative all'affitto di fondi rustici, involgano esse l'interpretazione e l'applicazione delle leggi speciali sull'affitto di fondi rustici o delle norme relative al medesimo istituto contenuto nel codice civile ovvero delle Disposizioni sulle obbligazioni e sui contratti in generale. Appartiene, pertanto, alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie la controversia con cui si chieda il risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata restituzione del fondo, che e conseguenziale a quella in cui sia stata domandata ed ottenuta la cessazione della proroga legale dell'affitto ed il rilascio del fondo.*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)