Sez. 3, Sentenza n. 139 del 15/01/1973 (Rv. 361899 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ELENCO DEI CREDITI AMMESSI O RESPINTI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE - ACCERTAMENTO DEI CREDITI - AZIONI GIUDIZIARIE PROMUOVENDE O IN CORSO - IMPROPONIBILITA E IMPROCEDIBILITA RISPETTIVA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ELENCO DEI CREDITI AMMESSI O RESPINTI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE - ACCERTAMENTO DEI CREDITI - AZIONI GIUDIZIARIE PROMUOVENDE O IN CORSO - IMPROPONIBILITA E IMPROCEDIBILITA RISPETTIVA.*
All'accertamento dei crediti nei confronti di una impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si deve procedere davanti al Commissario liquidatore secondo una procedura preordinata dalla legge alla tutela del pubblico interesse e senza intervento dell'autorita giudiziaria: prima dell'esaurimento della fase amministrativa ogni Azione giudiziaria diretta all'accertamento dei crediti e improponibile per difetto temporaneo di giurisdizione ed e improcedibile se in corso.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)