Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 10/10/1973 (Rv. 365991 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
L: errore di fatto di cui al giudizio di revocazione (art 395 n 4 cod proc civ), e quello derivante da una falsa percezione della realta che conduce ad affermare o negare l'esistenza di un fatto che gli Atti e documenti di causa rispettivamente escludono od affermano; tale falsa percezione, per essere rilevante ai fini della revocazione, deve rappresentare un errore latente del ragionamento e non un errore del ragionamento sul punto dell'esistenza o meno di quel fatto. (Conf 2455/72, mass n 359922).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)