Sez. 2, Sentenza n. 2455 del 18/07/1972 (Rv. 359922 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ERRONEO APPREZZAMENTO DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - MOTIVO DI REVOCAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ERRONEO APPREZZAMENTO DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - MOTIVO DI REVOCAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione ex art 395 n 4 cod proc civ e solo quello dovuto alla falsa percezione di una circostanza decisiva in contrasto con quanto risulta manifestamente dagli Atti, cioe l'errore che ha indotto il giudice del merito ad affermare o a supporre l'esistenza di un fatto che gli Atti e i documenti di causa escludono in modo incontestabile, ovvero ad affermare l'inesistenza di un fatto che dagli Atti e dai documenti di causa risulti positivamente accertato. Tale non e l'errore dovuto ad errato apprezzamento delle risultanze processuali che, risolvendosi in un errore di giudizio, esorbita dall'ambito della impugnazione revocatoria ed e soltanto denunciabile in Cassazione nei limiti consentiti dall'art 360 n 5 cod proc civ. (Conf 3689'71, mass n 355457; 1967'71, mass n 352555).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)