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Sez. 1, Sentenza n. 12809 del 10/07/2004 (Rv. 576429 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Causa di incompatibilità - Rimozione oltre il termine, ma anteriormente al promuovimento del giudizio finalizzato all'accertamento di essa - Tempestività - Sussistenza - Applicabilità al sistema di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000.
Stato
decisa il 2004-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576429-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

Il principio, già affermato in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 della legge n. 154 del 1981, della tempestività ed utilità della rimozione della causa di incompatibilità del candidato eletto, ancorché tardiva rispetto al termine stabilito e tuttavia intervenuta in un momento anteriore al promuovimento del giudizio finalizzato all'accertamento della causa di incompatibilità, opera anche con riferimento alla nuova disciplina elettorale di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, le cui disposizioni - segnatamente gli artt. 68, che riprende nella sua formulazione letterale l'art. 6 della legge 154 cit., e l'art. 70, che disciplina l'azione popolare con rinvio all'art. 82 d.P.R. n. 570 del 1960 - ripetono il medesimo sistema.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 68, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 70, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 6 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST., DPR 16/05/1969 num. 570 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)