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Sez. 3, Sentenza n. 14621 del 23/06/2009 (Rv. 608661 - 01)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - IN GENERE | Contratto autonomo di garanzia - Mora del fideiussore - Effetti - Interessi e rivalutazione monetaria - Determinazione - Modalità.
Stato
decisa il 2009-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608661-01

FIDEJUSSIONE - LIMITI - IN GENERE

In materia di contratto autonomo di garanzia, la mora del fideiussore produce gli effetti di cui all'art. 1224 cod. civ., con la conseguenza che il ritardato pagamento del fideiussore oltre il termine indicato nelle condizioni di polizza, configurando un debito di valuta, può soltanto implicare, ai sensi del secondo comma della citata norma, il riconoscimento del maggior danno - oltre gli interessi - che al creditore sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo di mora. Qualora, poi, si tratti di polizza fideiussoria prestata nei confronti di P.A. (nella specie, da parte di una ditta aggiudicataria di lavori in base a contratto di appalto), essendo pacifica la destinazione a fini pubblici delle somme ad essa appartenenti, la svalutazione monetaria, nel caso in cui il relativo tasso superi quello degli interessi legali, si configura come danno ulteriore ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., ed è pertanto risarcibile, per cui possono essere riconosciuti gli interessi legali sulla somma garantita e la rivalutazione monetaria nella misura in cui sussista differenza tra il tasso dell'interesse legale e l'indice di svalutazione calcolato dall'ISTAT.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1942

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)