Sez. 1, Sentenza n. 15370 del 22/07/2015 (Rv. 636157 - 01)
FIDEJUSSIONE - LIMITI - IN GENERE | Obbligazione del fideiussore - Cessazione al raggiungimento del tetto di garanzia - Obblighi successivi del fideiussore inadempiente - Pagamento degli interessi moratori al tasso legale salvo il maggior danno ex art. 1224 c.c.
FIDEJUSSIONE - LIMITI - IN GENERE
L'obbligazione fideiussoria cessa non appena il tetto massimo della garanzia sia stato raggiunto, anche per il cumulo degli interessi moratori che siano già maturati nella misura ultralegale pattuita. Pertanto, la mora del fideiussore non può ridare vigore alla garanzia così esaurita, ma può dar luogo unicamente - in assenza di diversa diretta pattuizione tra fideiussore e creditore - ai normali effetti di cui all'art. 1224 c.c., e, quindi, all'obbligo, per il fideiussore costituito in mora, di corrispondere, oltre il tetto massimo garantito, soltanto i correlativi interessi moratori al tasso legale, salva la prova del maggior danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)