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Sez. 1, Sentenza n. 7885 del 12/06/2001 (Rv. 547406 - 01)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - IN GENERE | Fideiussione prestata per il pagamento degli oneri di urbanizzazione - Sanzione amministrativa posta a carico del concessionario in caso di ritardato od omesso versamento del contributo - Estensione della garanzia fideiussoria - Esclusione - Fondamento - Mora del fideiussore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547406-01

FIDEJUSSIONE - LIMITI - IN GENERE

La fideiussione prestata per il pagamento degli oneri di urbanizzazione conseguenti al rilascio della concessione edilizia non si estende, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ., al pagamento della sanzione amministrativa posta dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, direttamente a carico del concessionario in caso di ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione, stante il difetto di accessorietà della seconda rispetto ai primi. Nè la tardività del pagamento effettuato dal fideiussore, oltre il termine indicato nelle condizioni di polizza, vale ad attrarre la predetta sanzione nell'oggetto della fideiussione, giacché la mora personale del fideiussore produce gli effetti previsti dall'art. 1224 cod. civ., esaurendosi nell'obbligo di corresponsione degli interessi sulla somma tardivamente versata, ma non consente di riversare, all'interno della garanzia, posizioni debitorie ulteriori aventi titolo o comunque collegate al rapporto principale e non coperte dalla garanzia medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1942, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)