Sez. 1, Sentenza n. 4070 del 04/04/2000 (Rv. 535296 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Sentenza della Corte di Cassazione - Ricorso per revocazione per omesso esame di una censura di violazione di diritto - Inammissibilità - Fattispecie in materia di accertamento della "scientia decotionis" ex art. 67, secondo comma, legge Fall..
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze, consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o dei documenti di causa; pertanto è inammissibile il ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di Cassazione con cui si denunzi l'omesso esame della censura di violazione dell'art. 67, secondo comma legge Fall., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, nell'accertamento da parte del giudice di merito della "scientia decotionis" (di modo che la medesima avrebbe coinciso con l'astratta conoscibilità anziché con l'effettiva conoscenza) ove la sentenza di cui si chiede la revocazione abbia esaminato il motivo di censura ritenendolo infondato, poiché l'errore prospettato si risolve nella illustrazione di omissioni e vizi di diritto, e quindi in errore di giudizio e non di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)