Sez. L, Sentenza n. 4431 del 20/04/1995 (Rv. 491920 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Sentenza della Corte di Cassazione di Cassazione - Ricorso per revocazione per incompleta valutazione di un documento di causa - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze, comprese, a seguito delle pronuncie della Corte Costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, quelle della Corte di Cassazione, consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o dei documenti di causa, sempreché il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. Pertanto è inammissibile il ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di Cassazione con cui si denunzi l'incompleta valutazione di un documento di causa (dal quale, nella specie, sarebbero inequivocabilmente emersi i connotati della qualifica dirigenziale invocata dal ricorrente) ove la sentenza di cui si chiede la revocazione abbia, nell'ambito del controllo sulla motivazione della sentenza di merito, esaminato insieme con altri anche l'anzidetto documento pervenendo ad un giudizio di correttezza e logicità del convincimento espresso nella sentenza impugnata, poiché l'errore prospettato in siffatta ipotesi si risolve nella censura di erroneo apprezzamento dell'implicito significato probatorio del documento, e quindi in errore di giudizio e non di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)