Sez. 1, Sentenza n. 10934 del 02/11/1998 (Rv. 520277 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Revocazione della sentenza di cassazione - Limiti - Per errori "in procedendo" - Ammissibilità - Per vizi di legittimità - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è limitata alle ipotesi di decisioni adottate su ricorso per nullità della sentenza o del procedimento e, cioè, per vizi nel procedimento dei quali non si sia tenuto conto per un errore meramente percettivo (svista o puro equivoco) nel controllo degli atti del procedimento pregresso, ovvero nell'esame degli atti dello stesso processo di cassazione, con esclusione, dunque, dei casi in cui in cui venga proposta una questione di interpretazione di legge, ossia un vizio di legittimità e non revocatorio (nella specie, la notificazione della comunicazione dell'udienza innanzi alla S.C. era avvenuta presso la cancelleria della stesa Corte, in quanto l'ufficiale giudiziario, recatosi nel domicilio eletto dal ricorrente, aveva dichiarato di non aver notificato perché il domiciliatario s'era trasferito altrove. La S.C. emise la sentenza, la quale fu impugnata per revocazione sul presupposto che in realtà detta notificazione mancava, in quanto l'art. 141 cod. proc. civ. trova applicazione nel solo caso di trasferimento del domiciliatario fuori dalla sede giudiziaria per cui l'elezione è stata operata e non nel caso in cui il trasferimento s'è verificato, come nella specie, nell'ambito della stessa sede. La S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, rilevando che la questione proposta attiene all'interpretazione della norma processuale invocata, mentre non veniva denunziato alcun errore meramente percettivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)