Sez. 5, Sentenza n. 9709 del 13/05/2015 (Rv. 635432 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | "Transfer princing" - Valore normale dei corrispettivi - Individuazione - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, il "valore normale" dei corrispettivi, nelle transazioni tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo multinazionale, ai sensi dell'art. 76 (ora 110) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere desunto da una comparazione fortemente contestualizzata sotto il profilo qualitativo, commerciale, temporale e locale, finalizzata ad individuare un valore medio da cui deve essere espunto solo il fattore destabilizzante della non concorrenzialità, sicché costituiscono criteri prioritari i listini o le tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi e, in mancanza, le mercuriali o i listini delle camere di commercio e le tariffe professionali, tenuto conto degli sconti d'uso, o, in caso di prezzi imposti, i provvedimenti in vigore, ed, infine, in assenza di tali elementi, i dati oggettivamente significativi e numericamente apprezzabili, che è onere del contribuente allegare.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)