Sez. 5, Sentenza n. 15642 del 24/07/2015 (Rv. 636110 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Operazioni con società estere infragruppo (cd. "transfer pricing") - Valutazione in base al "valore normale" - Clausola antielusiva - Presupposti dell'elusione - Onere della prova a carico dell'Amministrazione - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, la disciplina di cui all'art. 76 (ora 110), comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del cd. "transfer pricing", costituisce una clausola antielusiva diretta ad evitare che all'interno del gruppo vengano effettuati trasferimenti di utili mediante l'applicazione di prezzi inferiori al valore normale dei beni ceduti, onde sottrarli alla tassazione in Italia a favore di tassazioni estere inferiori, per cui grava sull'Amministrazione l'onere di provare i presupposti dell'elusione fiscale e, dunque, la superiorità della fiscalità in Italia all'epoca dell'operazione rispetto a quella in vigore nel territorio dello Stato dell'impresa non residente.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)