Sez. 5 - , Sentenza n. 29306 del 14/11/2018 (Rv. 651281 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | "Transfer pricing" internazionale - Ricarico modesto del cessionario - Valenza indiziaria.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE
In tema di operazioni di cessione con società estere infragruppo (cd. "transfert pricing" internazionale), il ricarico estremamente modesto praticato dal cessionario per la successiva rivendita costituisce uno degli elementi indiziari della necessità di individuare il "valore normale" di mercato del bene ceduto ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986.
Riferimenti normativi: DPR 22/10/1986 num. 917 art. 76 com. 3, DPR 22/10/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., DPR 22/10/1986 num. 917 art. 9 com. 3, DPR 22/10/1986 num. 917 art. 9 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)