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Sez. U, Sentenza n. 4091 del 08/07/1985 (Rv. 441613 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI TERRENO EDIFICATORIO - OPPOSIZIONE AVVERSO LA STIMA - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DEI CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ FISSATI DALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 E DALLE SUCCESSIVE NORME REINTRODUCENTI I MEDESIMI CRITERI - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1985-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441613-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI TERRENO EDIFICATORIO - OPPOSIZIONE AVVERSO LA STIMA - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DEI CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ FISSATI DALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 E DALLE SUCCESSIVE NORME REINTRODUCENTI I MEDESIMI CRITERI - EFFETTI.*

L'opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, ivi inclusa quella proposta a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 davanti alla Corte d'appello in unico grado, introduce un procedimento di cognizione ordinaria, il quale non si esaurisce in un mero controllo sulle determinazioni adottate in Sede amministrativa, ma comporta il potere-dovere del giudice adito di stabilire autonomamente il "quantum" dell'indennità dovuta, nonché di ordinare il deposito delle maggiori somme che riconosca all'espropriato, facendo applicazione delle norme vigenti al momento della decisione. Pertanto, in ipotesi di espropriazione di terreno con natura edificatoria, disposta ai sensi della citata legge del 1971, la declaratoria d'incostituzionalità dei criteri di liquidazione dell'indennità fissati dall'art. 16, quinto, sesto e settimo comma della legge medesima (sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980), e la successiva declaratoria d'incostituzionalità delle norme delle leggi, a partire da quella n. 385 del 29 luglio 1980, che hanno reintrodotto in via provvisoria i criteri stessi (sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983), spiegano effetto anche quando sopravvengano dopo la proposizione della suddetta opposizione, pure in Sede di legittimità, ed impongono la Determinazione dell'indennità espropriativa in applicazione dei principi generali fissati dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, i quali riprendono vigore a seguito del venir meno delle Disposizioni derogatrici contenute nelle norme dichiarate incostituzionali. (V 5401/84, mass n 437104; (V 5383/84, mass n 437091; (V 5260/84, mass n 436991).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)