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Sez. 2, Sentenza n. 9225 del 04/05/2005 (Rv. 580860 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) | Presupposti e requisiti - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Portata - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580860-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE)

In materia di presunzioni, è riservata al giudice di merito la valutazione discrezionale della sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit"; l'unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della relativa motivazione. (Nella specie, relativa a controversia in cui l'acquirente affermava che il venditore aveva consegnato e fatturato merce in quantità superiore a quella ordinata, il giudice di merito aveva negato che tale circostanza potesse presumersi sulla base del fatto che l'acquirente non aveva pagato il maggior prezzo richiesto; la Corte Cass. nel confermare la sentenza impugnata ha enunziato il principio di cui alla massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)