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Sez. 1, Sentenza n. 3394 del 11/02/2011 (Rv. 616755 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Irreversibile destinazione del suolo occupato a finalità di interesse generale - Risarcimento del danno - Diritto - Prescrizione - Decorrenza - Momento iniziale - Prova presuntiva - Ammissibilità - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616755-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la irreversibile destinazione del suolo occupato a finalità di interesse generale, nel caso in cui non sia stato emesso un valido decreto di esproprio, si realizza quando, anche prima della ultimazione dei lavori, siano state poste in essere opere che abbiano trasformato fisicamente l'immobile occupato facendogli perdere definitivamente i caratteri originari. Spetta perciò a chi eccepisce la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, il cui termine inizia a decorrere dalla predetta irreversibile destinazione, fornire tutti gli elementi di prova, desunti anche da presunzioni, per dimostrare il momento dal quale la prescrizione ha avuto inizio, nonché la maturazione del termine. In ipotesi di ricorso alla prova presuntiva, resta, peraltro, riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito la sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, con valutazione sindacabile in sede di legittimità solo quanto alla congruenza della relativa motivazione, con la precisazione che, per aversi una presunzione giuridicamente valida, non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista una relazione avente carattere di assoluta ed esclusiva necessità, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto raggiunta la prova presuntiva della irreversibile trasformazione alla data di inizio della sospensione dei lavori, in forza del mero fatto dell'ultimazione dei lavori entro quattro mesi dalla loro ripresa dopo la sospensione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)