Sez. L, Sentenza n. 8175 del 28/04/2004 (Rv. 572425 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Contratti di assicurazione ex art. 4 R.D.L. n. 5 del 1942 - Obbligo del datore di lavoro di adeguare i premi alle retribuzioni - Sussistenza - Rinuncia convenzionale al rendimento dei premi - Natura e limiti dell'obbligo assunto - Interpretazione dell'atto convenzionale - Giudice di merito - Devoluzione - Censurabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ
Per i datori di lavoro che scelsero di ottemperare all'obbligo imposto dal R.D.L. n. 5 del 1942 stipulando una polizza collettiva INA che garantisse ai dipendenti un capitale pari all'indennità di anzianità che sarebbe spettata in base alla legge o al ccnl sussisteva un obbligo legale di adeguamento del capitale assicurato alle variazioni di retribuzione, restando pertanto irrilevante la sussistenza o meno di un corrispondente obbligo assunto convenzionalmente dal datore di lavoro con l'istituto assicuratore. Nell'ipotesi in cui (come nella specie) il datore di lavoro si sia anche impegnato a rinunciare, in favore dei lavoratori, al rendimento dei premi, la natura e i limiti dell'obbligo assunto e le relative eventuali modificazioni sono desumibili dall'atto convenzionale e dai successivi atti e comportamenti delle parti, l'interpretazione dei quali è devoluta al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione e, con riguardo ai soli atti, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, sempre che le censure siano espresse e specifiche e non si limitino a contrapporre a quella esposta dal giudice la diversa interpretazione auspicata dalla parte (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la rinuncia al rendimento dei premi riguardasse i premi che la Banca datrice di lavoro era tenuta a versare in base alla legge, ossia con riferimento al capitale assicurato, incrementato in relazione ai successivi aumenti retributivi e che tale rinuncia convenzionale, siccome interpretata, in quanto mai disdetta e revocata, ma solo, da un certo momento in poi, unilateralmente inattuata, vincolava la Banca, ex art. 1411 cod. civ., anche nei confronti dei dipendenti assunti successivamente al momento in cui fu attuato il "congelamento" dei premi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)