Sez. L, Sentenza n. 16940 del 26/08/2004 (Rv. 576232 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Contratti assicurazione ex art. 4 del R.D.L. n. 5 del 1942 - Stipulazione di convenzione aggiuntiva di rinuncia a favore dei dipendenti al c.d. rendimento premi annuale - Natura - Successiva pattuizione di cessazione di tale rinuncia - Nullità per contrarietà agli obblighi di legge - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ
In relazione alla stipulazione da parte del datore di lavoro di una convenzione aggiuntiva al contratto di assicurazione stipulato in favore dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. n. 5 del 1942 (in sostituzione dell'iscrizione al Fondo per l'indennità agli impiegati previsto dal medesimo decreto), con la quale si convenga la rinuncia in favore dei dipendenti al rendimento annuo sui premi versati, deve escludersi che la suddetta convenzione costituisca adempimento di obblighi di legge scaturenti dall'esercizio della facoltà di stipula del contratto assicurativo in sostituzione dell'obbligazione di contribuzione al predetto Fondo e ritenersi che essa rappresenti una fattispecie del tutto autonoma, riconducibile alla figura del contratto a favore del terzo. Ne consegue che il successivo accordo con cui il datore di lavoro pattuisca con l'assicuratore la cessazione della rinuncia e della devoluzione ai lavoratori del rendimento premi, non può essere denunciato come contrario al sistema normativo inerente il suddetto adempimento sostitutivo dell'obbligazione di contribuzione. (Principio affermato dalla S.C. in una controversia, con la quale lavoratori assunti successivamente alla pattuizione di cessazione della rinuncia avevano invocato la nullità della stessa. La S.C. ha anche ritenuto non fondato il motivo ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., con il quale la sentenza impugnata era stata censurata per avere ritenuto che la pattuizione era efficace nei confronti dei suddetti lavoratori, in quanto assunti successivamente ad essa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 08/01/1942 num. 5 art. 4, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)