Sez. L, Sentenza n. 5821 del 22/04/2002 (Rv. 553906 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Contratti di assicurazione ex art. 4 R.D.L. n. 5 del 1942 - Natura - Conseguenze - Obbligo del datore di adeguare i premi ai successivi aumenti retributivi - Sussistenza - Proroghe o riaperture dei termini ex art. 8 R.D.L. citato - Irrilevanza - Revoca unilaterale all'eventuale rinuncia ai rendimenti sui premi versati - Ammissibilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ
I contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 4 R.D.L. n. 5 del 1942 (in sostituzione dell'iscrizione al Fondo per l'indennità agli impiegati, previsto dal medesimo decreto) hanno natura di contratti a favore di terzo, rispetto ai quali, però, la facoltà attribuita dall'art. 1411 cod. civ. allo stipulante di revocare o modificare la stipulazione prima che il terzo dichiari, nei confronti di entrambe le parti del contratto, di volerne profittare, resta preclusa dalla tacita accettazione dei beneficiari, onde il contratto, una volta concluso, resta assoggettato alla disciplina prevista dal citato decreto, con conseguente obbligo del datore di lavoro (in virtù del richiamo all'art. 2 R.D.L. citato, contenuto nell'art. 4 del medesimo R.D.L.) di adeguare i premi assicurativi ai successivi aumenti di retribuzione, indipendentemente dalla circostanza che un obbligo siffatto discenda o meno dal contratto di assicurazione stipulato, e senza che su tale impegno, perdurante fino all'abrogazione delle norme sul Fondo ad opera dell'art. 4 legge n. 297 del 1982, influiscano le proroghe o riaperture dei termini previste, in relazione alle provvidenze in questione, dall'art. 8 R.D.L. n. 5 citato. È inoltre da escludere che il datore di lavoro, ove si sia impegnato con convenzione aggiuntiva a rinunciare in favore dei dipendenti al rendimento annuo sui premi versati, possa, dopo l'accettazione, anche tacita, dei lavoratori, revocare unilateralmente il suddetto impegno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4, Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)